Cittadinanza: La Circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024 fornisce nuove linee guida per il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”
La cittadinanza indica l’appartenenza di una persona allo Stato.
In base alla legge italiana (legge n.91/1992) è cittadino il figlio, ovunque sia nato, di genitore italiano. Il principio è detto perciò dello “iure sanguinis ” = diritto di sangue, visto che la cittadinanza deriva da quella posseduta dai genitori al momento della nascita. In altri stati invece vige il principio dello “jus soli” = diritto di suolo, in base al quale la cittadinanza è attribuita a seguito della nascita nel territorio di quello Stato.
La cittadinanza italiana può essere acquistata:
- in via automatica solitamente per nascita o per adozione. In questo caso sarà l’Ufficio dello Stato Civile che provvederà d’ufficio ad attestare il possesso della cittadinanza italiana.
- per naturalizzazione avviene a seguito di conferimento con apposito provvedimento amministrativo (es. Decreto del Ministro dell’Interno/Prefetto della Provincia o del Presidente della Repubblica), su richiesta del cittadino straniero che possiede i requisiti stabiliti dalla legge; per questi procedimenti le istanze vanno indirizzate alla Prefettura competente, mentre l’Ufficio Stato Civile del Comune è interessato dalla fase finale del giuramento e della registrazione del Decreto.
- per discendenza da genitori o avi italiani. In questo caso la procedura di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis viene seguita dal Consolato Italiano se il richiedente risiede all’estero, oppure dall’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza di colui che rivendica la cittadinanza italiana.
Requisiti per richiesta della cittadinanza per naturalizzazione in PREFETTURA
- Acquisto per matrimonio (art.5 L. 91/1992 e successive modificazioni)
La richiesta avviene a seguito di matrimonio con cittadino italiano, trascorsi 2 anni dal matrimonio se vi è residenza in Italia, ridotto a 1 anno in presenza di figli minori in comune.
Il vincolo matrimoniale deve sussistere al momento dell’adozione del Decreto di conferimento della cittadinanza.
2. Concessione per residenza (art.9 L. 91/1992 e successive modificazioni)
La richiesta avviene se sono trascorsi 10 anni di residenza in Italia legale e ininterrotta, periodo ridotto a 4 anni in caso di cittadini U.E.
Dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano, cioè ai discendenti degli emigranti trasferitisi all’estero, la procedura è di competenza dei Consolati italiani all’estero. Solo nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell’Anagrafe dei residenti la competenza è del Comune.
L’interessato deve fare formale richiesta in marca da bollo, corredata da tutta la documentazione che dimostri
- la discendenza diretta da cittadino italiano;
- che l’avo non abbia perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione straniera;
- che non ci sia stata perdita del diritto o rinuncia da parte dell’avo e dei discendenti.
Tutta la documentazione deve essere in regola con le norme in tema di legalizzazione e traduzione.
Poiché l’istruttoria della pratica comporta solitamente il ricorso alle Autorità consolari all’estero non si può stabilire preventivamente quale sarà la durata del procedimento.
Solo se vengono confermate tutte le condizioni poste dalla Circolare del Ministero dell’Interno (K.28.1 del 08.04.1991) verrà riconosciuta la cittadinanza italiana e provveduto alla trascrizione degli atti di nascita e/o di matrimonio del richiedente, altrimenti vi sarà un provvedimento di diniego.
Allegati
Riassunto:
La Circolare K.28.1 del 8 aprile 1991 fornisce indicazioni sul riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti di emigrati italiani, in particolare per coloro che risiedono all’estero e possiedono un passaporto straniero. I punti salienti includono:
- Cittadinanza iure sanguinis: I discendenti di emigrati italiani, nati in Paesi che attribuiscono la cittadinanza iure soli (come Argentina, Brasile, Stati Uniti, ecc.), possono acquisire la cittadinanza italiana se soddisfano le condizioni previste dalla legge, anche se i genitori hanno perso la cittadinanza italiana a causa della naturalizzazione in uno Stato straniero.
- Riconoscimento del possesso della cittadinanza: Per avviare il processo di riconoscimento della cittadinanza, la persona deve essere iscritta nell’anagrafe del Comune italiano di residenza. Se non è possibile l’iscrizione, la procedura può essere avviata presso la Rappresentanza consolare italiana competente.
- Documentazione richiesta: Tra i documenti necessari ci sono atti di nascita, certificati di matrimonio, e certificati che attestano che l’avo italiano non ha acquisito la cittadinanza straniera prima della nascita del discendente, tra gli altri.
- Procedure amministrative: I sindaci, dopo aver verificato la validità della richiesta, provvedono alla trascrizione degli atti e al rilascio del certificato di cittadinanza. In caso di dubbi sulla cittadinanza, è necessario consultare il Ministero degli Affari Esteri.
La circolare fornisce dettagli operativi per garantire l’accesso alla cittadinanza italiana per le generazioni di discendenti degli emigrati italiani, in particolare per quelli nati dopo il 1948.
Riassunto spagnolo:
La Circular K.28.1 del 8 de abril de 1991 proporciona indicaciones sobre el reconocimiento de la ciudadanía italiana para los descendientes de emigrantes italianos, en particular para aquellos que residen en el extranjero y poseen un pasaporte extranjero. Los puntos destacados incluyen:
- Ciudadanía iure sanguinis: Los descendientes de emigrantes italianos, nacidos en países que atribuyen la ciudadanía iure soli (como Argentina, Brasil, Estados Unidos, etc.), pueden adquirir la ciudadanía italiana si cumplen las condiciones previstas por la ley, incluso si sus padres perdieron la ciudadanía italiana debido a la naturalización en un estado extranjero.
- Reconocimiento de la posesión de la ciudadanía: Para iniciar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, la persona debe estar inscrita en el registro civil del municipio italiano de residencia. Si no es posible la inscripción, el procedimiento puede iniciarse en la representación consular italiana competente.
- Documentación requerida: Entre los documentos necesarios se encuentran los certificados de nacimiento, los certificados de matrimonio y los certificados que acrediten que el antepasado italiano no adquirió la ciudadanía extranjera antes del nacimiento del descendiente, entre otros.
- Procedimientos administrativos: Los alcaldes, después de verificar la validez de la solicitud, proceden a la transcripción de los actos y al otorgamiento del certificado de ciudadanía. En caso de dudas sobre la ciudadanía, es necesario consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores.
La circular proporciona detalles operativos para garantizar el acceso a la ciudadanía italiana para las generaciones de descendientes de los emigrantes italianos, en particular para aquellos nacidos después de 1948.
Riassunto:
La Circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024 fornisce nuove linee guida per il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, alla luce di recenti sentenze della Corte di cassazione. Ecco i principali punti trattati:
- Trasmissione interrotta della cittadinanza: La Cassazione ha stabilito che, se un ascendente perde la cittadinanza italiana durante la minore età del figlio convivente a causa di naturalizzazione straniera, la trasmissione della cittadinanza si considera interrotta se l’ascendente non la riacquista successivamente (circolare_43347_del_3_o…).
- Decorrenza della cittadinanza per riconoscimenti in età adulta: Chi viene riconosciuto come figlio di un cittadino italiano da adulto, acquisisce la cittadinanza retroattivamente alla nascita, invece che dal momento del riconoscimento (circolare_43347_del_3_o…).
- Prova della discendenza in assenza di documentazione ufficiale: In caso di mancanza dell’atto di nascita del discendente italiano, la prova di filiazione può basarsi sul “possesso di stato” (riconoscimento sociale del legame genitoriale), ma solo in sede giurisdizionale (circolare_43347_del_3_o…).
Queste direttive devono essere applicate dai prefetti e dagli ufficiali di stato civile per armonizzare le procedure al recente orientamento giurisprudenziale.
Resumen espanol:
La Circolare n. 43347 del 3 de octubre de 2024 proporciona nuevas pautas para el reconocimiento de la ciudadanía italiana “iure sanguinis”, a la luz de recientes sentencias de la Corte de Casación. A continuación se presentan los puntos principales tratados:
- Transmisión interrumpida de la ciudadanía: La Corte de Casación ha establecido que, si un ascendiente pierde la ciudadanía italiana durante la minoría de edad del hijo con el que convive debido a una naturalización extranjera, la transmisión de la ciudadanía se considera interrumpida si el ascendiente no la recupera posteriormente.
- Inicio de la ciudadanía para reconocimientos en edad adulta: Quien es reconocido como hijo de un ciudadano italiano en edad adulta, adquiere la ciudadanía retroactivamente desde el nacimiento, en lugar de desde el momento del reconocimiento.
- Prueba de descendencia en ausencia de documentación oficial: En caso de falta del acta de nacimiento del descendiente italiano, la prueba de filiación puede basarse en el “poseso de estado” (reconocimiento social del vínculo parental), pero solo en sede judicial.
Estas directrices deben ser aplicadas por los prefectos y los oficiales del registro civil para armonizar los procedimientos con la reciente orientación jurisprudencial.